Archivi categoria: C.C.S.P. COORDINAMENTO COMITATI per la SALUTE della PIANA
Terza corsia A11 e l’Aeroporto. Osservazioni VIA
Quale partecipazione?
Esposto alle Procure per probabile “reato paesaggistico”
Probabile “Reato paesaggistico” sulla Variante PIT adottata dal Cons. Regionale Toscano n. 61/2014
COMUNICATO STAMPA
Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia Via G. Rodari, 14/16 Loc. Paperino – 59100 Prato (Po)
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Prato, 30 Giugno 2016
Sono oramai diverse settimane che alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno presentato l’ennesimo esposto alla magistratura sulla questione aeroportuale di Firenze.
Questa volta si tratterebbe di un probabile “reato paesaggistico” sulla Variante PIT adottata dal Cons. Regionale della Toscana con la delibera 61/2014, reato che ove riscontrato ha rilevanza penale come previsto dell’ Art. 181 del Dlgs 42/2004 (agg. 2011), con il conforto della “Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610.
Di seguito sono elencati alcuni dispositivi di legge secondo il loro ‘ordine di efficacia legislativa’ in una tassonomίa da non mutare per non mutarne il senso, e quindi l’effetto:
a. Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 9.
b. Legge 8 luglio 1986, n. 349 It. Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale.
c. Legge 18 maggio 1989, n. 183 It, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Art. 1. “Si intende per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali”.
d. 25 giugno 1998 (Aarhus, DK). Convenzione internazionale sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale. Ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108 It.
e. Convenzione europea del paesaggio. Firenze, 20 ottobre 2000 CE.
f. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (27 giugno 2001).
g. Legge 25 gennaio 2006, n.29 It. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (cd “Legge comunitaria 2005”).
h. Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 It. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Testo vigente aggiornato a ottobre 2011.
Nel caso dell’aeroporto di Firenze, le forme di piano paesaggistico ammesse dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono due:
i). Piano Paesaggistico quale strumento a sé stante, oppure
ii). Piano Territoriale che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi come PIT, però “con specifica considerazione dei valori paesaggistici” ai sensi dell’Art. 135 ‘c. 1’ del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (articolo che occorre avere ben presente nella sua totalità per comprendrne a
fondo le peculiarità ordinative specifiche).
La Regione Toscana ha scelto a suo tempo, come altre regioni italiane, di sviluppare il
proprio Piano Paesaggistico come integrazione al già vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) mantenendo – anzi evidenziando – la necessaria “considerazione dei valori paesaggistici dell’insieme” avviando nel 2007 un procedimento a ciò dedicato.
Tuttavia, “la specificità della considerazione dei valori paesaggistici contenuti nel PIT” conserva la propria posizione di sovraordine di legge su “specificità programmatorie di altri settori”, come quelli relativi ai “Piani Territoriali e Urbanistici (PIT)” di cui all’Art. 143, ‘c 9’ del Dlgs 42/2004.
Siamo in presenza di due capitoli diversi della landscape story della piana, che hanno in comune solo la loro collocazione nel contesto della Piana Firenze Prato Pistoia che così risulterebbe a nostro avviso non regolare e che, soprattutto, renderebbe illegittima la
previsione di variazione al Piano Paesaggistico quale conseguenza della approvazione della “Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico”. È evidente il conflitto anche con l’Art. 145, ‘c.3’ del Dlgs 42/2004 perché così facendo s’inverte l’ordine di prevalenza fra Piano 2 Paesaggistico (Parco agricolo della Piana strutturato nel territorio) e Integrazione al PIT (Variante urbanistica sostanziale, nuovo aeroporto) .
Atto amministrativo de quo che palesa, con tutta evidenza, infrazione all’ordine del sistema legislativo vigente, con ciò mutandone il senso e quindi l’effetto normativo.
Infatti, a parte il dettato della Carta Costituzionale (Art. 9), il Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (m. e i. 2011) all’Art. 143, ‘c 9’ prescrive – fra l’altro ‒ che: « A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel
piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici » con ciò sovraordinando la nozione di “Piano Paesaggistico a qualunque altra nozione di Piano Territoriale qualora (come nel nostro caso) non paesaggistico”.
Si forma quindi un caso – a giudizio concorde degli specialisti di Scienze Territoriali molto grave – di probabile “reato paesaggistico” fondato su tre punti:
i) Il primo, è l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) del 24/07/2007 con Delib. n. 72 e pubblicata sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007;
ii) Il secondo, è l’approvazione dell’Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la definizione del Parco Agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze del 16/07/2014 con Delib. n. 61 e pubblicata sul BURT n. 33 del 20/08/2014, cui deve aggiungersi iii) Il terzo, è il dettato portato dagli Artt. 135 ‘c 1’ e Art. 143, ‘c 9’ del Dlgs 42/2004 (2011).
Probabile “reato paesaggistico” fondato dall’erroneo sovraordine della Variante al PIT che concerne la “qualificazione dell’aeroporto di Firenze” rispetto alla tuttavia copresente “definizione del Parco Agricolo della Piana” che, in realtà, consiste nella sua abolizione (o quanto meno modifica sostanziale) per consentire l’attuazione della
Variante Urbanistica al PIT (Nuova pista aeroportuale).
Sarà compito degli Organi del Tribunale competente valutare.
Da queste valutazioni strettamente di legge, alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno tratto il convincimento che debba essere ristabilito – nell’unico interesse dell’ambiente della Piana e dei diritti dei cittadini che vi abitano e lavorano – un corretto rapporto fra Governo locale e Territorio in osservanza delle
Direttive CE, delle leggi nazionali e di quelle regionali. L’Ordine Giudiziario è l’Arbitro super partes che può ripristinare il “diritto dei cittadini a partecipare alle scelte che riguardano il loro Territorio” nel rispetto e in ottemperanza dell’Art. 118,
IV comma, della Carta Costituzionale Italiana vigente.
Infatti, per chi “soffre di visioni” circa il “milione di cittadini” favorevoli all’opera,
rammentiamo che gli stessi NON sono mai stati interpellati anzi, almeno ad una parte di essi, è stato loro negato dalla Regione il Processo Partecipativo previsto nella Variante PIT. Da tutto ciò, discende il doveroso “Esposto alle Procure della Repubblica”
Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia
( su questa pagina segue l’esposto )
Comunicato Stampa del Comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa del Comitato in risposta alla “rilevazione ” delle polveri sottili intorno all’inceneritore di Baciacavallo.
Comitato Difendiamo la Nostra Salute
Comitato Ambientale
Prato, 15 giugno 2016
Siamo stupiti dal tenore dell’intervista rilasciata al sito Notizie di Prato di ieri dal
ricercatore CNR Massimo Del Guasta che sembrerebbe associare il risultato delle analisi
ad una nostra surrettizia volontà di non divulgare i risultati dello studio da Noi
commissionato. Studio che non rinneghiamo assolutamente ma che rimane parziale
rispetto alla complessità del problema, anche in virtù del fatto che il Ricercatore ha
sempre a noi ufficialmente dichiarato che tali studi non avrebbero avuto rilevanza
scientifica e/o giuridica proprio perché gli strumenti erano dei prototipi sperimentali
senza certificazione, e che lui stesso definisce nella sua relazione “Sperimentazione del
Polverometro”
Tale studio è solo una parte di un percorso da noi intrapreso per avere una valutazione
complessiva dell’area. Il fatto che lo stesso autore dichiari che “per problemi tecnici solo
uno dei 3 dispositivi ha funzionato ininterrottamente per 4 mesi” combinato con un
prototipo sperimentale non certificato, determina l’impossibilità scientifica di
”assoluzione dell’impianto da parte dell’esperto”.
Al di là del punto di vista del ricercatore che ritiene un successo, uno studio in cui solo
uno dei 3 rilevatori ha funzionato, e dove l’unica centralina collocata in posizione ideale,
non ha funzionato per gran parte del tempo, come da lui stesso attestato nella sua
relazione a pagina 6 dimostra a nostro avviso lo scarso grado di attendibilità delle sue
affermazioni.
Quindi nessuno intento di tarpare le ali a nessuno, o di negare le rilevazioni, ma l’intento
di procrastinare la divulgazione dello studio, era dovuto al solo fatto che le lacune
evidenziate, saggiamente, ci avevano indotto ed attendere l’esito di altri studi già previsti,
per avere un quadro più completo prima di una uscita ufficiale, questo anche a tutela
del lavoro svolto dal ricercatore stesso.
In risposta poi alle immediate e compiaciute valutazioni del Presidente GIDA Dott. Brogi,
vorremmo rimarcare che lo stesso non fornisce nessuna spiegazione su Diossine ed
Odori comunque rilevati. Da mesi se non da anni, abbiamo richiesto dati sanitari
aggiornati, sul traffico, sulle industrie insalubri, sui camini, senza mai ricevere risposte.
Se lui questi dati li ha, li fornisca pubblicamente, altrimenti non può scagionare il suo
impianto.
Comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud