Tutti gli articoli di franke

Proposta di presentazione di OdG ai Consiglieri della Piana

Ai Consiglieri del Consiglio Regionale della Toscana Ai Membri del Comitato dell’Area Metropolitana di Firenze e Prato Ai Sindaci dei Comuni della Piana di Firenze e Prato Ai Presidenti dei Consigli Comunali della Piana di Firenze e Prato ed ai relativi Gruppi Consiliari Ai Consiglieri dei Consigli di Quartiere di Firenze Piana di Firenze/Prato/Pistoia, 28 Agosto 2016 Il Coordinamento dei Comitati ed Associazioni contro il Nuovo Aeroporto di Firenze, avendo appreso dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che è Sua intenzione presentare ricorso avverso la sentenza del TAR della Toscana n.1.310 del 2016 (all. estratto §1)che ha annullato l’atto di integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) n.61 del 2014 su Parco Agricolo della Piana e sottostante qualificazione aeroportuale.

PRESO ATTO CHE

Nella Sentenza del TAR della Toscana vengono accolte tante censure sul procedimento ed in particolare sulla procedura di valutazione VAS con le relative incongruità che avrebbero permesso poi di aprire alla procedura di VIA Ministeriale per la Nuova Pista, rimarcando tuttavia che il Procedimento VIA è sottostante a quello di VAS, come il Parco Agricolo della Piana “ soggetto ordinatore” è sovrastante al Nuovo Aeroporto.

PRESO ATTO CHE

Riguardo alla correttezza “ dei ruoli amministrativi” e dei loro pareri vogliamo evidenziare che il Nucleo di VIA Regionale, con il parere n.110/2015 (all. estratto §2) ha evidentemente ritenuto il progetto dell’ aeroporto sottoposto a VIA carente, anche sotto il profilo istruttorio, visto che le carte attestano di non poter esprimere nessuna valutazione 2 sulla sua compatibilità ambientale, ma la Giunta Regionale, ribaltando la valutazione dei propri tecnici, a quello scopo proprio nominati, quindi di fatto “demansionandoli tecnicamente nei compiti a loro assegnati”, ha invece espresso parere positivo. Per giunta quanto statuisce il parere tecnico del Nucleo VIA è incontrovertibile senza possibilità di interpretazioni diverse “Parere Negativo – Non procedere con la Valutazione VIA – Incompatibilità, quindi l’intera procedura è da ritenersi illegittima”, aggiungendo pure che la legge impone la presentazione di un progetto definitivo e non un masterplan, per la mancanza del piano di caratterizzazione delle terre di scavo, ma attestava ulteriormente una cosa fondamentale, ovvero che “nessuno aveva valutato e/o fatto istruttorie” sulla “sicurezza della navigazione aerea, in quanto di competenza “ di soggetti TERZI (ENAC), come evidenziato nel “parere”, soggetti ai quali abbiamo più volte richiesto e reiterato chiarimenti tecnico-istruttori sempre volutamente elusi.

PRESO ATTO CHE

Con documento DCC/VIA/2003/0676/04-11-2003 (all. §3) veniva espresso parere favorevole di VIA per il Masterplan 2003/2009 che doveva prevedere l’allungamento della Pista attuale a 2000m/Pista Rullaggio/Riduzione impatto acustico, con obbiettivi “Scenario tendenziale di passeggeri 4,M pax” (progetto volutamente mai messo in atto) quasi similare al “quadro di traffico B” proposto oggi per il Nuovo Aeroporto come riferimento traffico/movimenti sia per valutazione emissioni in atmosfera come per traffico passeggeri (4,5 M pax)

PRESO ATTO CHE

La Variante PIT e le documentazioni a corredo stabilivano la funzionalità e la classificazione del Nuovo Aeroporto come “City Airport 3C per velivoli di classe C”, ma che al di la delle dichiarazioni programmatiche il “Masterplan preliminare” sottoposto a VIA prevede invece un Aeroporto di Classe D/E per velivoli di classe “D/E” travisando quindi anche gli incipit previsti nella Variante PIT. La documentazione tecnica soggetta a valutazione parla di aeromobili di “Classe D/E 3 B757/200 Heavy & Super heavy”, quindi velivoli intercontinentali, che sono in aperto contrasto con gli indirizzi più volte annunciati anche della Regione stessa visto la classificazione “Regionale”/City Airport dell’aeroporto. (all. §4) Sulla questione della difficile Gestione Operativa siamo disponibili a confrontarci, ma quello che interessa oggi con il link sottostante è la conferma del Presidente Riggio e del Dott. Vergari che l’attuale pista di Firenze è SICURA e che non necessità di ulteriori interventi a garanzia dei “terzi sorvolati e trasportati” mentre l’intervento previsto a Firenze, in base al Regolamento ENAC, non è un semplice ampliamento e/o qualificazione, ma un Nuovo Aeroporto, PUNTO.!! (http://webtv.camera.it/evento/8090)

PRESO ATTO CHE

Non sono mai banali le verifiche sulla sicurezza del “Terzi Sorvolati e Trasportati” e che il quadro dell’areale senza andare troppo nella “specifica tecnica” prevede in particolar modo Professori e Studenti Polo Scientifico (3300 persone fra 250 e 450 metri dalla pista) i Militari della Scuola Marescialli (2000 persone a 5/600 metri dalla Pista) il traffico veicolare dovuto alla nuova viabilità di Via dell’Osmannoro (30.000 transiti giornalieri a 200/250 metri di distanza dalla pista, proprio sulla traiettoria decollo/atterraggio per testata 12, dove in fase di atterraggio il sorvolo è previsto a SOLI 15/20 metri di altezza da terra. Traffico veicolare mai valutati in sede istruttoria di VAS/PIT come di Studio SIA per la valutazione VIA.

PRESO ATTO COME ESEMPIO

Il fuori Pista recentemente avvenuto all’Aeroporto di Orio a Serio/Bergamo con aeromobile Boeing 737/800 di classe similare all’Airbus 320 ed entrambi previsti come noi aeromobili per la Nuova Pista di Firenze, aereo che presumibilmente a causa di cattive condizioni meteo (precipitazione violenta con aquaplaning/wind shear) ha avuto un fuori pista, fortunatamente senza gravi danni per i “terzi trasportati e sorvolati”. L’aeroporto di Bergamo ha una pista di 2937 metri (all. §5) per cui l’aereo ha percorso altri 300 metri prima di fermarsi (Totale 3237 metri). 4 Trasponendo l’evento sicuramente imprevedibile, ma sicuramente anche ripetibile nel tempo sulla nuova pista di Firenze, la Nuova pista ha 2400 metri di lunghezza, più 240 metri di RESA, ed ulteriori 600 metri circa prima di un eventuale impatto con la Scuola Marescialli direttamente in asse con la linea di atterraggio (Totale 3240 metri).

CONSIDERATO

Che se a tutto questo si aggiunge che in condizioni meteo avverse ci sono più rischi, che gli aeromobili necessitano di percorsi più lunghi per l’arresto (specialmente per gli aerei più grandi) e che l’intendimento del proponente è quello di utilizzare l’aeroporto in maniera estensiva anche per voli intercontinentali visto che nella documentazione della nuova aerostazione si dichiarano ben 24 piazzole sosta aeromobili di classe D e 2 di Classe E, rispetto agli originali aeromobili di classe C previsti dal PIT, perciò progettando di fatto qualcosa di diverso da quello che il Proponente sostiene di voler fare e la Regione intendeva originariamente autorizzare con la variante PIT.

INFORMATO

Che oramai da diversi mesi è stato depositato presso le Procure un esposto teso a ravvisare se durante l’intero Procedimento di approvazione della Variante al PIT allora vigente, in conseguenza della Del. C.R. 61/2014 ed atti successivi, vi sia un possibile Reato Paesaggistico di Rilevanza Penale di cui al Dlgs 42/2004. (all. §6))

RICHIEDONO IN BASE A QUANTO SOPRA COMUNICATO

Ai Sindaci e ai Consiglieri delle Istituzioni in indirizzo di proporre, nei rispettivi Consigli e nelle rispettive Istituzioni, Ordini del giorno nei quali si chieda espressamente al Presidente della Regione Toscana di non procedere alla presentazione del Ricorso contro la Sentenza del TAR Toscano , e di operarsi invece per attivare 5 incontri con gli organismi rappresentativi territoriali , i comitati , le associazioni, i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali della Piana per approfondire le tematiche e valutare ulteriori soluzioni alternative “ambientalmente, sanitariamente ed economicamente più sostenibili” Gli scriventi si rendono disponibili unitamente anche ai propri tecnici per approfondire ulteriormente le tematiche, fornire documentazioni integrative e/o con contraddittori anche pubblici.

Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia Mamme No Inceneritore – Firenze Assemblea per la Piana contro le Nocività Comitato No Aeroporto Campi Bisenzio Comitato No Aeroporto Sesto Fiorentino Comitato No Aeroporto Prato e Provincia Comitato Mente Locale della Piana Campi Bisenzio PerUnaltracittà-Firenze Comitato No Tunnel Tav Firenze Coordinamento Comitati Cittadini – Prato Comitati di Piazza Mercatale – Prato Associazione Prato Partecipa – Prato Comitato per piazza Brunelleschi-No Scav. Comitato L.U.C.I. – Firenze Comitato Ambientale di Casale (Prato) Comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud Comitato Oltre Carmignano – Poggio a Caiano Comitato per la Chiusura Inceneritore di Montale VAS Vita Ambiente Salute – Prato Associazione Rumors – Prato Ass. ABC Alleanza Beni Comuni Pistoia Ass. Acqua Bene Comune Pistoia

Ecco le eccezioni accolte e quelle rigettate dal TAR

Dalla pagina FB di PratoNotizie.

Peretola, il legale dei comitati stoppa Rossi: diffida al ministero a proseguire la Via dopo il Tar

L’avvocato Guido Giovannelli mette in guardia: “Se andranno avanti prima del Consiglio di Stato, impugneremo l’atto”. Il Tar nella sentenza sottolinea la contraddizione della Regione: o si sviluppa Castello o l’aeroporto
Peretola, il legale dei comitati stoppa Rossi: diffida al ministero a proseguire la Via dopo il Tar

Una diffida al Ministero dell’Ambiente a continuare il procedimento di Via sul nuovo aeroporto di Peretola alla luce della sentenza del Tar che, accogliendo il ricorso dei comitati cittadini, ha annullato la variante al Piano di indirizzo territoriale (Pit) che prevedeva la nuova pista del Vespucci e bocciato senza appello la relativa Vas.
E’ quanto inviato stamani, martedì 9 agosto dall’avvocato dei comitati, Guido Giovannelli, anche in relazione alle dichiarazioni del governatore Enrico Rossi secondo il quale la sentenza del Tar non blocca il procedimento Via al Ministero.
“Nel caso non ne fosse già al corrente – spiega Giovannelli – facciamo presente al ministero che è intervenuto un fatto superiore che rende impossibile proseguire la Via. Il Tar lo dice espressamente in più passaggi delle 77 pagine della sentenza. La Vas e la Via sono due cose diverse e ciò che non è stato fatto nella Vas, bocciata perchè inadeguata, non può essere recuperato nella Via. Ricordo inoltre che la Vas è obbligatoria e non si può prescindere da essa. Se la Via andrà avanti e avrà esito positivo la impugneremo. Gli scenari – conclude Giovannelli – sono aperti ma per la pregnanza della sentenza non si può non tenerne conto. Non siamo di fronte a persone contrarie al progresso. La Toscana ha bisogno di uno scalo internazionale ma è stata sbagliata la sua collocazione”.
La partita sul futuro dell’aeroporto e la stessa sentenza del Tar ruotano attorno a questo difficile rapporto tra Vas e Via. La prima, per esteso valutazione ambientale strategica, deve essere fatta in sede di pianificazione urbanistica per valutare le conseguenze dell’inserimento di un determinato progetto in uno specifico contesto territoriale; la seconda, valutazione di impatto ambientale, riguarda il progetto stesso. La prima serve a capire se ci siano le condizioni per realizzare un determinato progetto, la seconda ne prevede le compensazioni una volta che è stato deciso di attuarlo.
Ecco, secondo il Tar la Vas sulla nuova pista di atterraggio di Peretola è “inadeguata e lacunosa”. Inoltre il Tar ha accolto anche parte del ricorso dei lottizzanti della vicina area di Castello definendo incompatibile il progetto di urbanizzazione di quell’area con il progetto di sviluppo del Vespucci. Intanto perchè tale accordo è precedente alla variante e perchè parte dell’area rientra nelle zone interessate direttamente dalla nuova pista. Ad esempio la Scuola Marescialli.
In sostanza il Tar sottolinea la contraddizione della Regione: o si sviluppa Castello o si sviluppa l’aeroporto. I due progetti non sono compatibili. Rigettata invece la richiesta risarcitoria perchè annullato la variante urbanistica viene di fatto annullato il danno.
Terzo tassello. E’ stato rigettato il ricorso di Enac contro la Regione per la lunghezza della pista: prevista di 2mila metri, Enac ne vuole 2400 e ha sostenuto che la Regione non può disciplinare  con un proprio strumento urbanistico un bene demaniale come l’aeroporto. Per il Tar invece la realizzazione delle opere su aree del demanio non si sottrae alla regola generale di conformità ai piani urbanistici. Tra l’altro il Tar ricorda che la proposta originaria di Enac sulla lunghezza della pista era di 2mila metri.
Una sentenza che comporta anche la condanna al pagamento di spese legali per 16mila euro di cui metà a carico della Regione e il resto diviso tra Toscana Aeroporti e Enac (in questo caso da versare alla Regione). Sono compensate per la Città metropolitana di Firenze e per i ministeri dei trasporti e della difesa. Per tutti e tre i ricorsi è stata bocciata la loro inamissibilità eccepita dalla Regione perchè la variante al Pit non localizzerebbe l’opera ne aproverebbe il progetto. Per il Tar, il combinato disposto dall’esito della Vas e dalle indicazioni del master plan indicano nella pista parallela convergente all’autostrada la localizzazione dell’opera.

LA SENTENZA DEL TAR In 77 pagine il Tar analizza i documenti e gli studi forniti dalle parti in causa e da terzi soggetti come il Nurv, il nucleo regionale di valutazione che sottolineò la carenza degli accertamenti sull’impatto della nuova pista su territorio, sistema idraulico, aree protette, inquinamento e paesaggio.
Vediamo punto per punto cosa è stato accolto e cosa no del ricorso principale, quello dei comitati contrari all’ampliamento del Vespucci, dell’ordine degli architetti di Prato e delle associazioni ambientaliste, con l’appoggio di alcuni partiti politici e consiglieri comunali di Prato. Sono stati accolti 8 dei 18 punti contestati e poichè essi riguardano più prettamente la valutazione dell’impatto della pista sul territorio, hanno comportato l’accoglimento del ricorso e quindi l’annullamento della variante al Pit.
1. Il Tar ha ritenuto infondato il rilievo sul procedimento di valutazione delle osservazioni al Pit che secondo i comitati è stato delegato dal Consiglio regionale alla Giunta.
2. Non condivisibile la contestazione mossa alla Regione che ha accettato da Adf (ora Toscana Aeroporti) appena 4 pagine di masterplan senza richiesta di ulteriori approfondimenti sugli impatti acustici e ambientali perchè l’attivazione del procedimento di Vas ha un ruolo suppletivo in questo senso.
3. Infondato anche il terzo motivo sulla mancata attivazione del dibattito pubblico in sede di Vas perchè la legge regionale sulla partecipazione è entrata in vigore dopo l’adozione della variante al Pit e perchè il dibattito può svolgersi anche prima della progettazione definitiva.
4. Fondata invece la contestazione sulle lacune del procedimento di Vas, avallate anche dalla relazione del Nurv. Le ripercussioni su aria, acqua e territorio e le relative compensazioni non sono soppesate a dovere e la loro specifica viene rimandata in sede di Via. Il Tar specifica che “l’obiettivo della procedura Vas è garantire un elevato livello di tutela ambientale e di dare ingresso a valutazioni ambientali già al momento dell’elaborazione del piano”. E ancora “la Vas è nata per superare il principale limite proprio della Via che facendo riferimento agli impatti derivanti da opere puntuali è inidonea a far emergere le implicazioni secondarie, cumulative e indirette sull’assetto ambientale complessivo”. Il Tar sottolinea anche che la Regione avrebbe dovuto tenere conto del parere, piuttosto critico, del Nurv.
5. Fondata anche la censura sull’incompatibilità tra nuovo scalo aeroportuale e parco agricolo della piana. Intanto, la Regione avrebbe dovuto effettuare tale verifica prima della scelta della contestata localizzazione della pista. Inoltre la nuova pista comporta una importante riduzione del numero e della superficie delle zone umide e non viene precisato quanto e come verranno recuperate le aree verdi ad esempio attraverso la demolizione della vecchia pista (prevista tra il 2023 e il 2029).
6. Le contestazioni sull’inquinamento atmosferico sono fondate. La realizzazione del termovalorizzatore e del prolungamento della linea 3 della tramvia a Sesto e a Campi non possono essere considerate opere compensative perchè sono ancora sulla carta e quindi il loro potere di controbilanciamento non è in atto al momento in cui si manifesta l’effetto nocivo.
7. Infondati i rilievi sull’inquinamento falde acquifere perchè la zona coinvolta dal progetto non rientra tra le aree con inquinamento diffuso accertato e quindi non c’è obbligo di bonifica.
8. Censura fondata sul rischio idraulico. Per il Tar è “indispensabile” un’attenta e specifica attività istruttoria sulla sostenibilità ambientale del riassetto idrico dell’area dove sorgerà la pista, legato allo spostamento del Fosso Reale che si trova proprio sul tracciato. “Compito della Vas era accertare la sostenibilità ambientale dell’opera sotto il profilo dell’interferenza con i corpi idrici e in caso di accertamento negativo indicare le soluzioni di compensazione o di mitigazione per assicurare l’equilibrio idrogeologico. La Regione si limita invece ad enunciazioni generiche”.
9. Non condivisibile invece la censura sull’impatto acustico che riguarda da vicino anche Prato. Secondo il Tar la documentazione è esaustiva e dimostra come l’uso monodirezionale della pista, rispetto alle altre soluzioni, sia quello a minor impatto e garantisca “una diminuzione della popolazione esposta ai livelli più alti di rumore rispetto allo stato attuale ed una invarianza della popolazione disturbata”. Cosa confermata dal Nurv.
10. Fondato il rilievo sulla distruzione delle aree protette di cui la zona è ricchissima. Non c’è alcuna documentazione che assicuri l’incolumità di tali siti con il progetto di ampliamento di Peretola.
11. Infondata la censura sulla mancata individuazione di attività pericolose che possano pregiudicare la sicurezza dei voli e dei cittadini in caso di incidente aereo (stadio e camini del termovalorizzatore futuro). Gli studi forniti accertano l’assenza di rischi.
12. Accolto il rilievo sulla mancata valutazione del Bird strike, ossia l’impatto tra gli aerei e i volatili. La presenza delle zone umide attira moltissimi uccelli migratori e tale rischio deve essere valutato necessariamente in sede di ubicazione della pista e dell’aeroporto. “Non si tratta di impatto evidenziabile solo in sede di Via” come ha sostenuto invece Toscana Aeroporti.
13 Accolta anche l’osservazione sul disturbo luminoso provocato dai mezzi che percorrono la vicina autostrada a cui la pista sarebbe parallela.
14 Infondato il rilievo sull’uso non esclusivamente monodirezionale della pista perchè i dati a disposizione evidenziano basse percentuali in cui i venti comportano una deroga alla monodirezionalità.
15. Non è stata accolta la censura sul mancato rispetto dei principi di economicità che la nuova pista comporterebbe rispetto all’adeguamento dell’attuale perchè non è oggetto di Vas redigere un piano industriale o finanziario che dia contezza sulla complessa redditività degli investimenti.
16. Infondata la censura sulla mancata comunicazione all’Europa del contributo pubblico concesso ad un aeroporto realizzato entro 100 km o 60 minuti di percorrenza in auto/treno da un altro scalo come è quello fiorentino che dista a meno di 100 km sia da Pisa che da Bologna. Per il Tar è un semplice onere di comunicazione che non inficia la scelta di realizzare l’opera e che riguarda le fasi successive a quelle di pianificazione urbanistica.
17 Infondato il rilievo sull’assenza della valutazione di impatto sanitario che in questa sede è uno strumento volontario.
18. Accolta invece la censura sulla mancanza di valutazione di compatibilità tra le Ville Medicee toscane, patrimonio Unesco, e il progetto che secondo il Tar attiene necessariamente alla fase della Vas.

Eleonora Barbieri

Il Comunicato Stampa sulla sentenza del TAR Toscana

Tra le Associazioni firmatarie del ricorso ci sono tra l’altro il Coordinamento Comitati per la salute della Piana Prato-Pistoia , Medicina Democratica , il Forum Ambientalista
Firenze -8 agosto 2016 . Il Tar Toscana, Sez. I, con sentenza n. 1310 pubblicata in data odierna ha accolto i ricorsi proposti da Associazione Vas Vita Ambiente e Salute, dal Comitato No Aeroporto e da diverse altre associazioni tra cui l’Ordine degli Architetti di Prato, vari Consiglieri Comunali di Prato di diverse forze politiche ed alcuni cittadini e così ha annullato le delibere della Regione Toscana con cui era stato approvata la Variante PIT concernente la collocazione del nuovo aeroporto di Peritola e la definizione del Parco della Piana.
Il Tar inoltre, riunendo al primo ricorso, quello autonomamente proposto da Nuove Iniziative Toscane (società promotrice del piano di Castello), relativamente alla illegittimità della Variante PIT, per violazione del piano particolareggiato relativo all’area di Castello, precedentemente approvato dal Comune di Firenze, lo ha accolto così annullando il PIT anche per altri e diversi motivi da quelli proposti dal Comitato No Aeroporto.
La sentenza esamina approfonditamente tutti i motivi di censura proposti dal Comitato e li accoglie sotto il profilo della violazione sotto molteplici aspetti (aria, inquinamento, gravi violazioni di ordine idraulico, traffico, violazione ambientali relative a direttive comunitarie sulle aree lacustri protette, violazione del birds strake, violazione delle protezioni paesaggistiche).
Il Comitato esprime grande soddisfazione per l’esito dl ricorso, che ragionevolmente dovrebbe mettere la parola fine alla costruzione della nuova pista convergente parallela di Peretola, stante le numerosissime criticità evidenziate, tali da apparire, secondo la natura delle cose, insuperabili.
Il Comitato ringrazia, infine, gli Avv.ti Mauro Giovannelli e Guido Giovannelli per aver patrocinato il ricorso e per la competenza e la grande professionalità dimostrata nella redazione, trattazione e discussione dello stesso fino al pieno successo conseguito.

Comunicato Stampa >>> Inceneritore di Firenze – Case Passerini

Da: CCSP Po & Pt
Data invio: ‎sabato‎ ‎23‎ ‎luglio‎ ‎2016 ‎11‎:‎58
A: Ansa Fi Stefano Fabbri, redazione@gonews.it, Greenreport-Livorno A. Farulli, L’Altra Citta Firenze, La Nazione Fi Redazione, Rai 3 Redazione, segreteria-firenze@repubblica.it, redazione@stamptoscana.it, Il Fatto Quotidiano Firenze, Il Fatto Quotidiano Firenze, Toscana Oggi Regione, Tutta Firenze, TuttoSesto, PianaNotizie::Redazione
Cc: Gruppo Coordinam. PianaSana. org, Piana Sana, Susy Mamme No Inc., gruppodilavoropiana@googlegroups.com, sindaco@comune.fi.it, Comune Campi B. Emiliano Fossi, sindaco@comune.calenzano.fi.it, sindaco@comune.sesto-fiorentino.fi.it, quadrifoglio@quadrifoglio.org, segreteriasindaco@comune.lastra-a-signa.fi.it, sindaco@comune.signa.fi.it

Comunicato Stampa

INCENERITORE DI FIRENZE / CASE PASSERINI

Con preghiera di pubblicazione

 

I Cittadini della Piana prendono atto delle dichiarazioni delle Società proponenti ed interessate all’ Impianto, rese pubbliche durante queste settimane a seguito della decisione del TAR di rimandare la trattazione dei Ricorsi e quindi di procedere con il lavori nonostante i ricorsi pendenti, registrando quindi queste gravi dichiarazioni facciamo presente quanto segue;

Al di là degli atti, che il Sindaco di Sesto F.no Lorenzo Falchi produrrà come risposta a tale decisione ed azione, nel momento in cui ci fosse effettivamente l’inizio dei lavori, un secondo dopo, provvederemo nelle competenti sedi, notificando anche la Procura presso la Corte dei Conti tali azioni, infatti, come le Società sanno bene, essendo le stesse anche a capitale misto-pubblico hanno comunque ulteriori obblighi di valutazione e di merito a cui dover ottemperare.

Quindi, qualora si procedesse irregolarmente e/o mettendo a rischio denaro pubblico visto che sicuramente la questione  –qualunque sia il risultato del TAR – la parte eventualmente soccombente impugnerà al Consiglio di Stato, si potrebbero riscontrare danni e/o maggiori costi di demolizione se i lavori fossero poi definitivamente bloccati, dovendo rispondere dei costi a causa di “precipitose decisioni” tese all’ inizio dell’opera con la mera (noi presumiamo temeraria) speranza che una volta iniziato, non si possa mai tornare indietro.!

Eventualità di cui potrebbero anche rispondere all’Erario.

Allo stesso modo invitiamo i Sindaci comproprietari della “municipalizzata” a raffreddare i “bollenti spiriti dei propri dipendenti” visto che i Primi Cittadini anch’essi sono tutori del denaro pubblico, potrebbero essere poi chiamati in causa per improvvide e/o incaute autorizzazioni affidate “ai propri accaldati dipendenti” perché potrebbero generare inutili spese di risorse pubbliche.

In ultimo visto la ferma presa di posizione della FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici) circa il comportamento deontologico derivante dal loro Codice Deontologico, verranno approfonditamente valutate le modalità con cui sono passate le determinazioni verbalizzate nelle conferenze dei servizi, a fronte delle quali è stata poi concessa l’Autorizzazione AIA, considerato che dal nostro punto di vista, non poteva essere concessa in assenza di dati ambientali-sanitari aggiornati come previsto dalla Sentenza 163/2015 dello stesso Consiglio di Stato.

Questo nonostante ci siano i soliti portatori di acqua che senza mai farsi mancare una occasione riaffermano pubblicamente, che è tutto OK e che le autorizzazioni VIS/VIA/AIA sono state concesse, senza però mai specificare, che forse non sono “in conformità” alle prescrizioni previste della sentenza sopra citata.

Parametri sanitari aggiornati che al li la di quello che mediaticamente si vorrebbe far credere per Firenze e la Piana non esistono visto che, come pure le Procure ben conoscono, sono già 2 anni che li richiediamo a tutti i livelli, senza avere risposte.!!!

Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia

Mamme No Inceneritore

Assemblea per la Piana Contro le Nocività

Comitato No Aeroporto Campi Bisenzio

Comitato No Aeroporto Sesto Fiorentino

Comitato No Aeroporto Prato e Provincia

Comitato Mente Locale della Piana Fiorentina – Campi Bisenzio

Comitato Ambientale di Casale (Prato)

Comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud

Comitato Oltre Carmignano – Poggio a Caiano

Comitato per la Chiusura Inceneritore di Montale

VAS Vita Ambiente Salute ONLUS – Prato

l’Associazione Acqua Bene Comune di Pistoia e Valdinievole

l’Alleanza dei Beni Comuni di Pistoia.

Quale partecipazione?

La GENTE ancora si domanda, ma come si faccia ad enfatizzare sulla necessita del “Dibattito pubblico” su opere di rilevanza regionale.  Si magnifica quello appena svolto sulla base della normativa regionale, ovvero il progetto di ampliamento e di riqualificazione del Porto di Livorno., mentre sull’ Ampliamento e Qualificazione dell’ Aeroporto che si riconosce di “ altrettanta rilevanza Regionale” tutto è stato volutamente boicottato.
 
Questo nonostante la Legge Regionale Toscana sulla partecipazione, sia esattamente la stessa, gli obblighi del Processo Partecipativo sulla Variante previsto nello stesso procedimento PIT, la Risoluzione #260 del Consiglio Regionale.
 
Ma di quale processo partecipativo si parla visto che sui media si arriva a dire che i cittadini hanno scelto !!??  
Quello delle segrete stanze, spacciato per assenso pubblico e quindi volontà del Milione dei cittadini della Piana ??!!   
Quanto avviene sulla questione TAV è sintomatico, con ripensamenti tecnici, nonostante ci siano soggetti che cercano di “mettere le mani avanti su altre scelte”, 
gli stessi soggetti che plaudevano “”allora”” a tali progettualità e che oggi “”sono costretti “” a rimettere in discussione e che nonostante tutto questo, 
non hanno neppure il buon gusto di tacere.!!

Probabile “Reato paesaggistico” sulla Variante PIT adottata dal Cons. Regionale Toscano n. 61/2014

COMUNICATO STAMPA

Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia Via G. Rodari, 14/16 Loc. Paperino – 59100 Prato (Po)
Em@il : ccsp.po.pt@gmail.com & Certified Em@il: ccsp.po.pt@pec.it
Website: www.pianasana.org fb: Ccsp Po-Pt

Prato, 30 Giugno 2016
Sono oramai diverse settimane che alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno presentato l’ennesimo esposto alla magistratura sulla questione aeroportuale di Firenze.
Questa volta si tratterebbe di un probabile “reato paesaggistico” sulla Variante PIT adottata dal Cons. Regionale della Toscana con la delibera 61/2014, reato che ove riscontrato ha rilevanza penale come previsto dell’ Art. 181 del Dlgs 42/2004 (agg. 2011), con il conforto della “Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610.
Di seguito sono elencati alcuni dispositivi di legge secondo il loro ‘ordine di efficacia legislativa’ in una tassonomίa da non mutare per non mutarne il senso, e quindi l’effetto:
a. Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 9.
b. Legge 8 luglio 1986, n. 349 It. Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale.
c. Legge 18 maggio 1989, n. 183 It, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Art. 1. “Si intende per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali”.
d. 25 giugno 1998 (Aarhus, DK). Convenzione internazionale sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale. Ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108 It.
e. Convenzione europea del paesaggio. Firenze, 20 ottobre 2000 CE.
f. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (27 giugno 2001).
g. Legge 25 gennaio 2006, n.29 It. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (cd “Legge comunitaria 2005”).
h. Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 It. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Testo vigente aggiornato a ottobre 2011.
Nel caso dell’aeroporto di Firenze, le forme di piano paesaggistico ammesse dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono due:
i). Piano Paesaggistico quale strumento a sé stante, oppure
ii). Piano Territoriale che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi come PIT, però “con specifica considerazione dei valori paesaggistici” ai sensi dell’Art. 135 ‘c. 1’ del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (articolo che occorre avere ben presente nella sua totalità per comprendrne a
fondo le peculiarità ordinative specifiche).
La Regione Toscana ha scelto a suo tempo, come altre regioni italiane, di sviluppare il
proprio Piano Paesaggistico come integrazione al già vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) mantenendo – anzi evidenziando – la necessaria “considerazione dei valori paesaggistici dell’insieme” avviando nel 2007 un procedimento a ciò dedicato.
Tuttavia, “la specificità della considerazione dei valori paesaggistici contenuti nel PIT” conserva la propria posizione di sovraordine di legge su “specificità programmatorie di altri settori”, come quelli relativi ai “Piani Territoriali e Urbanistici (PIT)” di cui all’Art. 143, ‘c 9’ del Dlgs 42/2004.
Siamo in presenza di due capitoli diversi della landscape story della piana, che hanno in comune solo la loro collocazione nel contesto della Piana Firenze Prato Pistoia che così risulterebbe a nostro avviso non regolare e che, soprattutto, renderebbe illegittima la
previsione di variazione al Piano Paesaggistico quale conseguenza della approvazione della “Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico”. È evidente il conflitto anche con l’Art. 145, ‘c.3’ del Dlgs 42/2004 perché così facendo s’inverte l’ordine di prevalenza fra Piano 2 Paesaggistico (Parco agricolo della Piana strutturato nel territorio) e Integrazione al PIT (Variante urbanistica sostanziale, nuovo aeroporto) .
Atto amministrativo de quo che palesa, con tutta evidenza, infrazione all’ordine del sistema legislativo vigente, con ciò mutandone il senso e quindi l’effetto normativo.
Infatti, a parte il dettato della Carta Costituzionale (Art. 9), il Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (m. e i. 2011) all’Art. 143, ‘c 9’ prescrive – fra l’altro ‒ che: « A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel
piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici » con ciò sovraordinando la nozione di “Piano Paesaggistico a qualunque altra nozione di Piano Territoriale qualora (come nel nostro caso) non paesaggistico”.
Si forma quindi un caso – a giudizio concorde degli specialisti di Scienze Territoriali molto grave – di probabile “reato paesaggistico” fondato su tre punti:
i) Il primo, è l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) del 24/07/2007 con Delib. n. 72 e pubblicata sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007;
ii) Il secondo, è l’approvazione dell’Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la definizione del Parco Agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze del 16/07/2014 con Delib. n. 61 e pubblicata sul BURT n. 33 del 20/08/2014, cui deve aggiungersi iii) Il terzo, è il dettato portato dagli Artt. 135 ‘c 1’ e Art. 143, ‘c 9’ del Dlgs 42/2004 (2011).
Probabile “reato paesaggistico” fondato dall’erroneo sovraordine della Variante al PIT che concerne la “qualificazione dell’aeroporto di Firenze” rispetto alla tuttavia copresente “definizione del Parco Agricolo della Piana” che, in realtà, consiste nella sua abolizione (o quanto meno modifica sostanziale) per consentire l’attuazione della
Variante Urbanistica al PIT (Nuova pista aeroportuale).
Sarà compito degli Organi del Tribunale competente valutare.
Da queste valutazioni strettamente di legge, alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno tratto il convincimento che debba essere ristabilito – nell’unico interesse dell’ambiente della Piana e dei diritti dei cittadini che vi abitano e lavorano – un corretto rapporto fra Governo locale e Territorio in osservanza delle
Direttive CE, delle leggi nazionali e di quelle regionali. L’Ordine Giudiziario è l’Arbitro super partes che può ripristinare il “diritto dei cittadini a partecipare alle scelte che riguardano il loro Territorio” nel rispetto e in ottemperanza dell’Art. 118,
IV comma, della Carta Costituzionale Italiana vigente.
Infatti, per chi “soffre di visioni” circa il “milione di cittadini” favorevoli all’opera,
rammentiamo che gli stessi NON sono mai stati interpellati anzi, almeno ad una parte di essi, è stato loro negato dalla Regione il Processo Partecipativo previsto nella Variante PIT. Da tutto ciò, discende il doveroso “Esposto alle Procure della Repubblica”
Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia

( su questa pagina segue l’esposto )